Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese si stanno verificando con sempre maggiore frequenza gravi episodi di cronaca nera che impongono una maggiore attenzione da parte della nostra legislazione nei confronti delle molestie e delle minacce messe in atto da molestatori assillanti, in grado di procurare - secondo la definizione che ne forniscono gli psichiatri - una vera e propria «sindrome da molestie assillanti». Si tratta di qualcosa di molto più grave della molestia o del disturbo alle persone, sanzionati dal nostro codice penale con l'arresto fino a sei mesi. Secondo la terminologia mutuata dal mondo anglosassone, lo «stalking» consiste in una persecuzione asfissiante che finisce per sconvolgere l'esistenza della vittima, costringendola a vivere in una condizione di perenne attenzione, se non addirittura di terrore. Oltre l'80 per cento delle vittime sono donne e il fenomeno è in paurosa ascesa, tanto da non poter essere ulteriormente ignorato, visto che oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia è stato preceduto da atti di «stalking». Questi episodi di minaccia e di molestie continue sono considerati penalmente rilevanti nel nostro Paese solo quando integrano la fattispecie prevista dall'articolo 660 del codice penale, norma che punisce la molestia o il disturbo alle persone. Tuttavia la «molestia assillante» non si ascrive all'interno di questo reato, che si manifesta al massimo come semplice contravvenzione fino al comprovato atto della molestia stessa (un esempio rientrante in questi casi è la violenza fisica). Circostanza, questa che comprova come, oltre un certo limite, le attuali norme sanzionatorie - quali quelle dell'articolo 610 del codice penale sulla violenza privata o dell'articolo 612 del codice penale che punisce le minacce - siano chiaramente insufficienti mentre occorrerebbe, invece, individuare una nuova e specifica figura di reato che consenta di punire coloro che in modo intenzionale e persistente seguono, molestano o minacciano

 

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un'altra persona, prima che tali comportamenti sfocino in ben più gravi episodi di omicidio. In ragione di quanto illustrato si è fermamente convinti della necessità di prevedere una nuova e più grave fattispecie di reato, che assorbe e unifica, aggiungendovi il requisito della ripetitività nel tempo, reati quali quelli di minaccia, di percosse e di violenza privata nei confronti del medesimo soggetto.
      La presente proposta di legge, pertanto, definisce la fattispecie prevedendo che commette il delitto di molestia insistente chiunque pone in essere intenzionalmente, in modo malevolo e persistente, un comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa. Tale fattispecie viene punita con una pena superiore a quella prevista per la semplice molestia, ma inferiore rispetto a quella stabilita per la violenza privata; mentre la pena della reclusione viene innalzata fino a quattro anni nel caso di reiterazione del reato o se il reato è commesso dopo specifica diffida formale da parte dell'autorità giudiziaria richiesta dalla persona perseguitata. Quest'ultima previsione è necessaria per evitare che i comportamenti persecutori possano degenerare in fatti ben più gravi se non vengono tempestivamente controllati e ridimensionati.
      La modulazione della pena risponde a una precisa scelta, ovvero quella di rendere possibile nei confronti del persecutore l'applicazione di misure coercitive, quali il divieto di frequentare i luoghi in cui vive e lavora la vittima, per le ipotesi più lievi, o la custodia in carcere, per i casi più gravi.
      È inoltre prevista l'istituzione di uno sportello aperto al pubblico presso ogni questura e di un numero verde nazionale allo scopo di dare sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti e agli operatori della sicurezza che si occupano delle segnalazioni delle presunte vittime.
 

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